PRIVACY E POLICY

PRIVACY E POLICY

Legge Privacy del 23 maggio 1995 n.70

REGOLAMENTAZIONE RACCOLTA INFORMATIZZATA DEI DATI PERSONALI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Campo di applicazione)
Ogni applicazione nel campo dell’informatica, che implichi la costituzione o l’uso in territorio sammarinese di archivi magnetici o comunque automatizzati contenenti dati nominativi od in qualunque modo riferiti a soggetti giuridici ben individuabili, da parte dello Stato, di Enti pubblici o di persone fisiche o giuridiche, è soggetta alle prescrizioni della presente legge.

Art. 2
(Finalità)
Le applicazioni informatiche di cui all’articolo 1 hanno la funzione primaria di un servizio a vantaggio di tutti i cittadini. Esse non debbono pertanto in alcun modo pregiudicare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà individuali e pubbliche fondamentali, nè attentare alla dignità ed identità della persona umana, la cui vita privata è inviolabile.

Art. 3
(Definizioni)
Ai fini dell’applicazione della presente legge i termini qui appresso indicati assumono i seguenti significati:

a) dati nominativi o personali: tutte le informazioni relative a persone fisiche o giuridiche individuate o comunque ben individuabili;

b) banche di dati o archivi magnetici: tutte le raccolte di informazioni registrate su appositi supporti informatici;

c) terzi: qualunque persona diversa dal proprietario o dal gestore della banca dei dati.

Art. 4
(Garanzie)

Le persone fisiche o giuridiche sono tutelate contro l’utilizzazione abusiva di dati personali quando tali dati:

a) vengano raccolti nell’ambito di applicazioni e programmi informatici;

b) vengano registrati su appositi supporti informatici;

c) siano oggetto di elaborazione e trattamento automatizzato;

d) siano oggetto, singolarmente o globalmente o sinteticamente, di smistamento, di valutazione o trasmissione a soggetti privati o pubblici.

Salvi i casi espressamente previsti dalla legge nessun provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi un apprezzamento sul comportamento individuale dei cittadini può fondarsi esclusivamente sul trattamento informatico di dati dai quali possa emergere un profilo della personalità dell’interessato.
Ogni persona fisica o giuridica ha il diritto di conoscere e di contestare, per l’eventuale rettifica, i dati e le informazioni raccolti, elaborati ed utilizzati nelle applicazioni informatiche, i cui risultati le vengano apposti o la riguardino personalmente.
Qualsiasi ente o persona che proceda alla raccolta, all’elaborazione o all’uso di dati nominativi è tenuto, oltre a rispettare il vincolo del segreto professionale, ad adottare ogni necessaria misura precauzionale allo scopo di preservare la sicurezza e la riservatezza delle informazioni e, in particolare, di evitare che le stesse possano essere deformate, manomesse o portate a conoscenza di persone non autorizzate. La divulgazione degli stessi è ammessa su consenso dell’interessato o qualora si tratti di dati provenienti da pubblici registri, da atti o documenti conoscibili da tutti.
Il trasferimento fuori territorio di dati riguardanti persone fisiche o giuridiche sammarinesi è soggetto alla preventiva e motivata autorizzazione del Garante di cui all’articolo 15.

CAPO II
ISTITUZIONE ED UTILIZZAZIONE DI BANCHE DI DATI

Art. 5
(Banche dati dello Stato e degli Enti pubblici)
La raccolta, l’elaborazione e l’uso automatizzato di dati personali da parte dello Stato e degli Enti pubblici sono consentiti solo in caso di istituzione, con specifico decreto reggenziale, di apposita banca dati statale in territorio sammarinese, che verrà emanato previa acquisizione del parere del Garante di cui all’articolo 15.

Art. 6
(Banche di dati private)
La raccolta, l’elaborazione e l’uso automatizzato di dati nominativi con le relative finalità, da parte di persone fisiche o giuridiche private, sono subordinati alla preventiva autorizzazione del Congresso di Stato e del Garante di cui all’articolo 15, che decidono in tale materia con delibere motivate.
Le modalità procedurali attinenti la richiesta ed il rilascio delle singole autorizzazioni saranno definite dal decreto reggenziale di cui all’articolo 5, il quale regolerà anche l’istituzione, presso la Segreteria di Stato per gli Affari Interni, di uno speciale repertorio delle banche dati autorizzate.
Le organizzazioni politiche, sociali e culturali che intendono raccogliere, elaborare o usare dati personali relativi ai propri associati ed attinenti le loro specifiche finalità con l’ausilio di banche dati o archivi automatizzati non sottratti al controllo degli stessi associati, i cui dati non possono tuttavia essere portati a conoscenza di terzi, debbono dare comunicazione al Garante di cui all’articolo 15 per presa d’atto e per l’iscrizione al repertorio di cui al comma che precede.
L’autorizzazione del Congresso di Stato e del Garante non è richiesta quando il trattamento:

a) riguarda dati detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge;

b) è necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

CAPO III

REGOLAMENTAZIONE DELLA RACCOLTA DI DATI

Art. 7
(Divieti)
La raccolta di dati eseguita con uso di mezzi fraudolenti, illeciti o sleali è vietata. E’ altresì vietato raccogliere, elaborare od usare dati, ove non espressamente consentito dai singoli interessati o dagli statuti di singoli Enti o Associazioni, relativi ad opinioni o attività politiche, sindacali o religiose.
E’ in ogni caso proibita la raccolta, l’elaborazione o l’uso di dati personali attinenti la sfera della vita intima privata.

Art. 8
(Prescrizioni)
Chiunque venga interpellato per la raccolta di dati personali destinati ad applicazioni informatiche deve essere reso edotto:

a) delle finalità perseguite dalla raccolta dei dati;

b) del carattere obbligatorio o facoltativo delle risposte;

c) delle conseguenze, nei propri confronti, dell’eventuale mancata risposta;

d) della destinazione delle informazioni raccolte, che può essere pubblica, riservata o estesa a terzi ben individuati;

e) dell’esistenza del diritto, garantito per legge, di accesso e di rettifica dei dati raccolti.

Qualora la raccolta dei dati avvenisse con l’ausilio di questionari, questi ultimi dovranno indicare espressamente le prescrizioni di cui sopra.
Tali prescrizioni non si applicano alla raccolta di dati ed informazioni eseguita nell’ambito dell’accertamento di illeciti penali o amministrativi.

Art. 9
(Banche dei dati riservate)
Sono riservati allo Stato ed agli Enti pubblici competenti che ne detengono la proprietà esclusiva, nell’ambito delle leggi e dei regolamenti in vigore e secondo le modalità fissate dal decreto reggenziale di cui all’articolo 5, la raccolta e l’elaborazione di dati destinati:

a) alla tenuta ed all’ aggiornamento degli schedari anagrafici ed elettorali dell’intera popolazione residente e di tutti i cittadini sammarinesi residenti all’estero;

b) alla tenuta ed all’aggiornamento di casellario giudiziario;

c) alla tenuta ed all’aggiornamento di schedari attinenti le anagrafi sanitaria e tributaria della popolazione.

CAPO IV
DIRITTO DI ACCESSO E DI RETTIFICA

Art. 10
(Accesso al repertorio nazionale)

Chiunque, sulla base di apposita richiesta in carta legale firmata e indirizzata al Garante, può accertare se le banche dati iscritte nel repertorio di cui all’articolo 6 o quelle gestite dallo Stato e dagli Enti pubblici hanno raccolto od elaborato dati nominativi che lo riguardino personalmente.

Art. 11
(Accesso alle banche dati)
Ciascuno può ottenere copia dei dati ed informazioni che lo riguardino personalmente alle seguenti condizioni:

a) che la domanda, in carta legale, sia firmata dallo stesso titolare o dal suo legale rappresentante e sia in ogni caso corredata dagli estremi di un documento d’identità personale in corso di validità;

b) che le informazioni raccolte non risultino protette per legge dal segreto assoluto.
Il diritto di accesso ad informazioni di carattere sanitario può essere esercitato soltanto per il tramite di un medico dipendente o convenzionato con l’Istituto per la Sicurezza Sociale, il cui nome dovrà essere indicato nella domanda; è in facoltà del medico comunicare al paziente tutte o solamente parte delle informazioni.
L’accesso allo schedario elettorale è consentito in condizioni di piena parità a tutti i partiti politici sotto il controllo della Commissione Elettorale, che può delegare tale compito al Capo dell’Ufficio Elettorale.

Art. 12
(Diritto di rettifica)
Il titolare del diritto di accesso ha la facoltà di chiedere, mediante domanda su carta legale indirizzata al Garante, che vengano rettificati, integrati, chiariti, aggiornati o eliminati dati ed informazioni che lo riguardino personalmente e risultino inesatti, incompleti, equivoci, scaduti o la cui raccolta, elaborazione, trasmissione o conservazione siano vietati.
Nella stessa domanda, l’interessato può chiedere il rilascio di una trascrizione dei dati rettificati, che gli viene in tal caso trasmessa gratuitamente.
Qualora l’informazione errata fosse stata portata a conoscenza di terzi, la rettifica o l’annullamento dovranno essere notificati anche a questi ultimi.

Art. 13
(Ulteriori accertamenti)
Chiunque abbia, nell’esercizio del diritto di accesso, serie ragioni di dubitare che i dati portati a sua conoscenza non siano conformi a quelli raccolti ed elaborati, può trasmettere apposita segnalazione scritta, su carta legale, al Garante.
Il Garante, che è tenuto a fornire una risposta entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, può esperire, se ritenuto necessario, opportune indagini amministrative o chiedere l’intervento della Magistratura.

Art. 14
(Rettifica d’ufficio)
Un archivio nominativo deve essere rettificato, integrato o aggiornato d’ufficio quando l’Ente o la persona che lo gestisce viene a conoscenza dell’inesattezza o incompletezza dei dati raccolti od elaborati. Comunicazione dell’avvenuta rettifica, integrazione od aggiornamento di dati personali deve essere data gratuitamente ai diretti interessati.

CAPO V
GARANTE PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Art. 15
(Garante per la tutela della riservatezza dei dati personali)
Un Magistrato del Tribunale Amministrativo indicato dal Dirigente pro-tempore assume la funzione di Garante per la protezione dei dati di cui alla presente legge e alla Legge 23/05/1995 n.71 « Disciplina della raccolta dei dati statistici e delle competenze in materia informatica pubblica ». Per lo svolgimento della sua attività si avvale del supporto dell’apparato amministrativo della Cancelleria del Tribunale e del Centro elaborazione Dati e Statistica dell’Ufficio Programmazione Economica.
Gli atti di sua pertinenza, aventi effetti sull’attività della Pubblica Amministrazione e attività connesse o convenzionate, sono notificati all’autorità politica e adottati per le vie gerarchiche previste.
Avverso le deliberazioni del Garante è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo che procederà evitando di affidarne il giudizio al giudice che espleta funzioni di Garante.
Il Garante è nominato per la durata di tre anni.

Art. 16
(Funzioni del Garante)
In particolare è competenza del Garante:

a) emettere parere obbligatorio circa le richieste di autorizzazione delle banche dati private;

b) accertare che le banche dati pubbliche e private si attengano scrupolosamente all’osservanza delle norme di legge;

c) esaminare i reclami proposti da qualunque persona fisica o giuridica in merito all’applicazione della presente legge ed in ogni caso in presenza della violazione della riservatezza dei dati personali raccolti dallo Stato o da privati a fini informatici o statistici e decidere in prima istanza sugli stessi, salvo il diritto di ricorso alla giurisdizione ordinaria od amministrativa nelle forme previste;

d) formulare parere obbligatorio circa decreti e regolamenti da emanarsi in applicazione della presente legge anche con riferimento ai vincoli in materia derivanti dagli accordi e convenzioni internazionali;

e) denunciare all’Autorità Giudiziaria tutte le infrazioni rilevate;

f) autorizzare l’accesso alle informazioni delle banche dati da parte di Enti, Uffici e persone che non siano titolari del diritto di accesso;

g) esprimere parere vincolante per l’emanazione da parte dell’autorità informatica di cui alla Legge 23/05/1995 n.71 di norme regolamentari per la distribuzione di dati a terzi;

h) emanare regolamenti sui gradi di riservatezza dei dati personali di cui alla presente legge e sulla protezione particolare da riservare ad alcuni di questi, riservatezza cui sono tenuti tutti coloro che abbiano disponibilità dei dati per motivi istituzionali, gestionali o per concessione.

CAPO VI
DISPOSIZIONI PENALI

Art. 17
(Infrazioni e sanzioni penali)
Chiunque crea, gestisce o usa una banca di dati senza la prescritta autorizzazione preventiva di cui all’articolo 6, primo comma, è punito con la multa a giorni.
Chiunque, durante la raccolta o l’elaborazione di dati personali, ne fà o ne consente un uso distorto rispetto alle finalità stabilite dalla legge o dal decreto di cui all’articolo 5 o risultanti dall’autorizzazione di cui all’articolo 6, primo comma, è punito con l’arresto o con la multa a giorni.
Chiunque si avvalga di mezzi fraudolenti per accedere alle informazioni riservate ai titolari del diritto di accesso è punito con l’arresto di terzo grado o con la multa a giorni.
Chiunque ha raccolto o fatto raccogliere, registrato o fatto registrare, conservato o fatto conservare dati personali in violazione delle disposizioni previste agli articoli 7, 8 e 9 è punito con la multa a giorni.
I fatti di cui ai commi precedenti sono puniti con la prigionia di primo grado o con la multa a giorni di terzo grado se sono stati commessi per procurare a se o ad altri un vantaggio ovvero per recare ad altri un danno.
Chiunque ostacoli o impedisca senza giustificato motivo il diritto di accesso o di rettifica di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, è punito con la prigionia o con la multa a giorni di I grado.
Nei casi di cui ai commi precedenti il Giudice può altresì applicare l’interdizione di I grado a carico dell’operatore addetto alla raccolta, all’elaborazione o all’uso dei dati.
Sono comunque fatte salve le piu’ gravi pene previste per gli stessi fatti dal Codice Penale o da altre leggi dello Stato.

Art. 18
(Sanzioni amministrative)
In caso di condanna per uno dei reati di cui all’articolo precedente il Congresso di Stato può sospendere l’autorizzazione di cui all’articolo 6, primo comma, per un tempo massimo di tre mesi.
In caso di recidiva o di continuazione, la sospensione di cui al comma precedente deve essere immediatamente disposta dal Congresso di Stato.
In caso di ulteriore recidiva il Congresso di Stato dispone senz’altro la revoca dell’autorizzazione.

CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19
(Sanatoria)
I proprietari, gestori od utilizzatori di banche di dati che si trovino modificate le condizioni già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad adeguarsi alle nuove disposizioni della stessa entro un termine massimo di un anno.

Art. 20
(Correlazione con le precedenti normative)
La presente legge sostituisce la Legge n 27 del 1983 ed abroga ogni altra norma in contrasto.
Conservano integra la loro validità, per gli aspetti compatibili con le nuove norme, i Decreti Reggenziali n 27 del 1984, n 67 del 1986 e n 140 del 1987, emanati in attuazione della legge sostituita dalla presente.

Art. 21
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 30 maggio 1995/1694 d.F.R.


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